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		<title><![CDATA[news]]></title>
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		<description><![CDATA[news giuridiche studio legale nicolè]]></description>
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		<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2020 17:12:00 +0200</lastBuildDate>
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			<title><![CDATA[Obblighi contrattuali e COVID-19]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/large-3196481.jpg"  title="validità contratti covid19" alt="non è prevista l&#39;automatico annullamento di un contratto per il Covid19" width="420" height="280" /><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Vero che l’emergenza sanitaria Covid 19 ed il conseguente <i>lockdown</i> hanno paralizzato l’economia mondiale, vero anche, però, che ciò di per sé solo non è sufficiente a determinare automatiche, e soprattutto prive di rischi, risoluzioni e/o sospensioni degli obblighi contrattualmente assunti.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Ogni fattispecie contrattuale, invero, va analizzata singolarmente al fine di valutare se alla stessa possano essere applicati o meno i principi generali normativi di cui al codice civile e/o quanto disposto dai provvedimenti legislativi entrati in vigore nel periodo emergenziale.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">I vari dcpm, decreti e leggi di conversione che si sono susseguiti con ritmo incalzante in questo periodo di emergenza, prevedono, per quanto inerente alle obbligazioni contrattuali:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs14lh1-5">la sospensione del pagamento delle rate dei mutui fondiari sulla prima casa (a determinati requisiti reddituali e di importo) con esenzione alla capitalizzazione di interessi <i>medio tempore </i>maturati.<br></span></li><li><span class="fs14lh1-5">un credito di imposta per l’anno 2020 <i>nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (</i>nelle locazioni di immobili ad uso commerciale);<br></span></li><li><span class="fs14lh1-5">l’obbligo per il Giudice di valutare la crisi da corona virus nel contenzioso civile relativo agli inadempimenti contrattuali ed alle relative decadenze e/o penali per il ritardo.<br></span></li></ul><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Nessun automatismo, dunque, che permetta di sciogliersi da qualsiasi vincolo contrattuale per il solo fatto che vi è emergenza sanitaria e crisi economica conseguente.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">L’inesistenza di automatismo non significa, però, che non vi siano fattispecie contrattuali concrete che, a causa dell’emergenza sanitaria Covid, possano e debbano essere trattate con particolare considerazione del periodo. Infatti, l’intervento normativo emergenziale sopra richiamato si innesta nel nostro ordinamento, coordinandosi con le norme preesistenti del codice civile in tema di impossibilità della prestazione per sopravvenuta causa di forza maggiore e per sopravvenuta eccessiva onerosità.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Va quindi analizzato il caso specifico per valutare e verificare</span> <span class="fs14lh1-5">se l’emergenza da Coronavirus abbia reso l’inadempimento impossibile in via definitiva o in via temporanea, o (eventualmente) maggiormente oneroso:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs14lh1-5">il primo caso (impossibilità sopravvenuta definitiva), si configura quando vi è una obbligazione divenuta impossibile in via definitiva per causa non imputabile al debitore e determina l’esclusione di responsabilità del debitore e l’estinzione dell’obbligazione stessa. L’impossibilità, ai suddetti fini, non può consistere in una mera difficoltà all’adempimento ma in un impedimento obiettivo ed assoluto, estraneo alla volontà del debitore, non ragionevolmente prevedibile e non eliminabile anche dopo che il debitore abbia esperito tutte le ragionevoli vie per adempiere regolarmente.<br></span></li><li><span class="fs14lh1-5">il secondo caso (impossibilità sopravvenuta temporanea), si configura in tutte le altre ipotesi in cui vi è una obbligazione divenuta impossibile solo temporaneamente con la conseguenza che, una volta rimossa la causa di impossibilità, il debitore è tenuto ad adempiere. Non sono però imputabili al debitore responsabilità per il ritardo nell’adempimento.<br></span></li></ul></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Le due fattispecie si individuano a mezzo dell’analisi dei casi concreti applicando un criterio di oggettiva ragionevolezza, in relazione al contenuto del contratto ed alle circostanze concrete che hanno interessato il contratto stesso, fermo restando che chi è tenuto a dare esecuzione ad un contratto, deve, anche in applicazione del generale principio di buona fede contrattale, dare tempestiva comunicazione della propria impossibilità, definitiva o meno, ad adempiere.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">In altri termini, ferme le premesse fatte, la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi solo e in quanto concorrano l’elemento obiettivo dell’impossibilità di eseguire la prestazione medesima, e quello, soggettivo, dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento generatore dell’impossibilità della prestazione.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs14lh1-5">il terzo caso (eccessiva onerosità sopravvenuta) si configura quando vi è una obbligazione divenuta impossibile poiché eccessivamente onerosa per causa non imputabile al debitore e determina l’esclusione di responsabilità del debitore e l’estinzione dell’obbligazione stessa.<br></span></li></ul></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">La fattispecie va però, anche in questo caso, applicata solo a seguito di un’attenta analisi del caso concreto, dovendosi considerare e valutare la natura del contratto, la sua struttura, l’equilibrio delle prestazioni contrattualmente previste, l’esecuzione o meno parziale del contratto intervenuta.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Ogni singolo contratto deve pertanto essere analizzato attentamente, unitamente alle circostanze che lo caratterizzano, al fine di dedurre se sia o meno possibile configurare una delle casistiche sopra individuate.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 15:12:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[GDPR: ora il ricorso al garante è gratuito e più semplice.]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/garante-privacy_logo.png"  title="" alt="" width="295" height="150" /><br></div><div><div><span class="cf1 ff1">Il nuovo regolamento europeo sulla privacy, operativo dal 25 maggio, ha certamente reso più semplice la presentazione di un ricorso al Garante. Per un semplice motivo: non si paga nulla. Fino a un mese fa, invece, bisognava sborsare almeno 150 euro di diritti di segreteria.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1 ff1">Inoltre ci si può rivolgere al titolare del trattamento, e le norme sono congegnate in modo tale da obbligare le imprese a rispondere piuttosto celermente, per non correre il rischio di sanzioni pesantissime, fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato. La conseguenza inevitabile è che i circa 300 ricorsi che ogni anno venivano presentati al Garante si moltiplicheranno nei prossimi anni in modo consistente.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1 ff1">Idem per le richieste di esercizio dei diritti presentate ai titolari del trattamento dati. Dal punto di vista delle imprese di maggiori dimensioni o di quelle che trattano un numero significativo di dati personali, questo si tradurrà in un aumento dei costi: in molti casi sarà necessario prevedere o implementare l’ufficio reclami o l’ufficio relazioni con il pubblico.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1 ff1">E per le società con sedi in diversi paesi europei, il problema si moltiplica perché è facile prevedere una europeizzazione dei ricorsi. Nel senso che l’impresa italiana potrebbe essere chiamata a rispondere anche a un ricorso presentato al Garante di un paese europeo nel quale ha una attività che comporta il trattamento di dati.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1 ff1">Fino ad oggi, se la sede era italiana, il ricorso poteva essere presentato solo al Garante italiano. Sarà inevitabile anche il formarsi di una giurisprudenza europea, perché i garanti di tutta l’Unione dovranno coordinarsi tra di loro per prendere delle posizioni non contraddittorie. Dal punto di vista del cittadino che ritiene violato un suo diritto ci sono quindi tre possibilità di azione.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1 ff1">Può rivolgersi all’impresa che ha effettuato il trattamento dei suoi dati e presentare la sua richiesta utilizzando il modello predisposto dal Garante della privacy. A questo punto la controparte sarà tenuta a dare una risposta in tempi piuttosto brevi (un mese) se non vuole correre il rischio di sanzioni molto pesanti, come si è visto sopra.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1 ff1">Anche nel caso la risposta sia negativa, dovrà aver cura di segnalare che il cittadino può comunque rivolgersi al Garante o al tribunale per far valere il suo (presunto) diritto. Non potrà essere addebitato alcun costo per l’attività necessaria a fornire una risposta, salvo il caso di richieste emulative o insistenti.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1 ff1">La seconda opzione è quella di presentare un ricorso al Garante il quale può ordinare all’impresa di tenere o non tenere un certo comportamento, oppure rigettare il ricorso. Attualmente la percentuale dei ricorsi respinti è di poco superiore alla metà.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1 ff1">Attenzione, nel passato regime il mancato riconoscimento del diritto da parte del titolare del trattamento non lo esponeva alla sanzione amministrativa, oggi invece sì. Per esempio, se vado dal Garante e lamento che l’impresa non mi ha dato i miei dati, questi può aprire un fascicolo parallelo per irrogare una sanzione amministrativa.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1 ff1">Cosa che farà certamente una volta accertata la violazione di un diritto. Il vantaggio di questo tipo di procedimento è che, oltre a essere diventato gratuito, si conclude mediamente in 3 o 4 mesi. Per la verità il termine di legge previsto dal codice della privacy era addirittura di 60 giorni, ma viene quasi sempre derogato. In alternativa al Garante può essere esperito il ricorso in tribunale, ma questo procedimento presenta alcuni svantaggi, in primo luogo il costo del contributo unifi cato. Inoltre i tempi sono molto lunghi e non c’è una grande giurisprudenza che consenta di rendere prevedibile l’esito del ricorso. In pratica conviene solo in caso di richiesta di risarcimento di danno, altrimenti meglio passare dal Garante.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1 ff1">Un esempio concreto. La cronaca dei giorni scorsi ha segnalato la vicenda di Facebook pescata a vendere in modo illegittimo i dati dei propri utenti. Chi si sentisse leso nei propri diritti potrebbe a questo punto rivolgersi direttamente al social network per chiedere l’acceso ai propri dati e le modalità di trattamento degli stessi. Se l’azienda non risponde ci si può rivolgere al Garante italiano senza bisogno di inoltrare la domanda a quello del paese dove l’azienda ha la sua sede. In teoria ci si può rivolgere anche al tribunale per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, ma bisogna fornire la prova e la quantificazione del danno subito e nella maggior parte dei casi questo potrebbe essere inferiore al costo del processo. Più realistica, anche se più complessa, la possibilità di instaurare una class action.</span></div><div class="imTAJustify"><b><span class="cf1 ff1">Fonte: Italia Oggi Sette dell'11 giugno 2018</span></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 15:03:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: dal 14 settembre 2018 sarà possibile presentare la richiesta di erogazione del contributo.]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/voucherdigitalizzazione2017.PNG"  title="" alt="" width="281" height="150" /><span class="fs12"><br></span></div><div><span class="fs12">VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI: Il Mise ha pubblicato il 
Decreto che fissa la
data a partire dalla quale è possibile presentare la richiesta di 
erogazione del Voucher da parte delle imprese assegnatarie delle
agevolazioni.</span><div><span class="fs12"><br>Le imprese iscritte nel provvedimento cumulativo di 
prenotazione di cui all’articolo 4, comma l, del decreto direttoriale 24
ottobre 2017 possono presentare le richieste di erogazione a partire dal
 14 settembre 2018 ed entro il termine ultimo previsto dall’articolo 6,
comma 9, del medesimo decreto, come sostituito dal decreto direttoriale 
14 marzo 2018.<br>In particolare le imprese che non presentano la 
richiesta
di erogazione delle agevolazioni entro 90 giorni dalla scadenza del 
termine dei 6 mesi per l’ultimazione del progetto agevolato di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera b), decadono dalle agevolazioni e le 
relative risorse finanziarie rientrano nella disponibilità del
Ministero.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 07:10:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Nuova modalità di notifica delle multe]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/notifica-multa-pec.png"  title="" alt="" width="281" height="200" /><span class="fs12"><br></span></div><div><div><span class="fs12"><br></span></div><div><span class="fs12">Dal mese di <strong>Febbraio</strong>, agli Agenti di Commercio e a tutti gli automobilisti che ne possiedono una, &nbsp;le notifiche delle multe avverranno prioritariamente tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC). Riceveranno, quindi, la sanzione dell'infrazione al codice della strada per mail.<br><br></span></div><div><span class="fs12">L'arrivo sulla Pec rende la multa un atto <strong>"notificato e conoscibile"</strong> all'automobilista, che dunque non potrà dire di non aver ricevuto niente.</span></div><div></div><div class="imTACenter"><span class="fs12"><strong><span class="cf1">Come può la Polizia sapere se l’automobilista che ha commesso l’infrazione possiede una PEC?</span></strong><br></span></div><div><span class="fs12">La Centrale o il posto di polizia, sono tenute a cercare la Pec dell'automobilista sanzionato nei <strong>"pubblici elenchi cui abbiano accesso"</strong>.<br></span></div><div class="imTACenter"><strong class="fs12"><br></strong></div><div class="imTACenter"><strong><span class="fs12 cf1">La e-mail ricevuta avrà, come oggetto: "Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada".</span></strong></div><div><span class="fs12"><br>La e-mail dovrà contenere tutti i dati e le informazioni utili per esercitare la difesa.</span></div><div><span class="fs12"><br></span></div><div><span class="fs12">Con riferimnto alla notifica, non conta se l’automobilista sanzionato consulti la sua Pec, non conta se è stato letto o meno il messaggio. La Polizia invia la multa via e-mail e conserva nei suoi archivi il documento elettronico che prova l'invio e un secondo documento, che dimostra l'avvenuto arrivo sulla Pec del sanzionato.<br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12"><br><span class="cf1">Questa procedura costituisce</span><strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">"piena prova dell'avvenuta notificazione"</span></strong><span class="cf1">.</span></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12 cf1">Se non è vista la Pec e i messaggi, la multa si intende comunque consegnata, notificata.</span></div><div><span class="fs12"><br>Se questa procedura di invio elettronico della multa fallisse per colpa del destinatario la Polizia stamperà "il verbale di contestazione" e "l'avviso di mancata notifica". A quel punto spedirà la multa all'automobilista in modo tradizionale.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 15:35:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Tassa sui sacchetti frutta 2018: cos'è come funziona e quanto costa?]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/varie-650950.610x431.jpg"  title="" alt="" width="283" height="200" /><br></div><div><div class="imTAJustify">A partire dal <strong>1° gennaio 2018</strong>anche i <strong>sacchetti</strong> per imbustare <strong>frutta e verdura</strong> saranno a pagamento.</div><div class="imTAJustify">È ormai entrata in vigore la nuova <strong>tassa sulla spesa</strong>, che costringerà i consumatori a sborsare <strong>dai 2 ai 10 centesimi</strong> per ognuna delle bustine utilizzate per imballare gli alimenti freschi al supermercato.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">Di fatto, insomma, i consumatori non potranno aggirare il nuovo obbligo di pagare le bustine trasparenti dei supermercati, perché per ragioni igieniche sarà </span><strong class="fs12">vietato portare da casa i sacchetti</strong><span class="fs12"> da utilizzare all’interno del supermercato per imbustare frutta, verdura, ma anche il pane e altri alimenti sfusi.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">Il </span><strong class="fs12">costo dei sacchetti biodegradabili</strong><span class="fs12"> di frutta e verdura al supermercato sarà compreso </span><strong class="fs12">tra i 2 e i 10 centesimi</strong><span class="fs12"> cadauno e in molti parlano già di una nuova tassa sulla spesa perché parte del ricavo verrà poi versato dagli esercenti allo Stato in forma di </span><strong class="fs12">Iva</strong><span class="fs12"> e imposta sul reddito.</span><br></div><div class="imTALeft"><span class="imTAJustify fs12">La novità che ha più sorpreso è che a partire </span><span class="imTAJustify fs12 cf1">dallo scorso 1° gennaio 2018 non è più possibile portare</span><span class="imTAJustify fs12 cf1"> </span><strong class="imTAJustify fs12"><span class="cf1">buste della spesa da casa</span></strong><span class="imTAJustify fs12 cf1">, almeno non per imbustare gli alimenti all’interno del supermercato</span><span class="imTAJustify fs12">. </span><br></div><div><span class="imTAJustify fs12">Si tratta della novità introdotta con il DL Mezzogiorno convertito nell’agosto 2017 che prevede, a partire dallo scorso 1° gennaio 2018, che siano obbligatoriamente </span><strong class="imTAJustify fs12">biodegradabili e compostabili anche i sacchetti leggeri e ultraleggeri</strong><span class="imTAJustify fs12"> (le bustine utilizzate per imbustare frutta, verdura o pane ad esempio).</span><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTAJustify">I supermercati non potranno più utilizzare <strong>buste non biodegradabili</strong>, pena l’applicazione di pesanti <strong>sanzioni</strong>, con <strong>multe da 2.500 euro a 25.000</strong> euro e fino a 100.000 euro se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure se il valore delle buste fuori legge è superiore al 10% del fatturato del trasgressore.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Nonostante il senso comune porti a pensare che la sola idea di una nuova tassa occulta sui consumi possa essere accolta con sfavore dai consumatori, il <strong>58% degli intervistati si è paradossalmente mostrato favorevole</strong> alla legge che prevede il pagamento dei sacchetti di frutta e verdura e, in genere, dell’utilizzo di materiali biodegradabili al posto della plastica.</div><div class="imTALeft"><span class="imTAJustify fs12">Ad oggi è emerso un dettaglio che ha causato ancor più ira nei consumatori italiani: quella che ormai è destinata ad esser ricordata come la nuova “tassa sulla spesa” non è un obbligo introdotto dall’Europa, ma si tratta di una libera scelta del Governo Italiano.</span><br></div><div class="imTAJustify">Secondo quanto riportato da più fonti nelle ultime ore, è stato il Governo a scegliere di recepire nella seguente modalità la <strong>normativa UE</strong> che impone ai Paesi comunitari di ridurre il consumo di plastica.</div><div class="imTALeft"><br></div><div><span class="fs12"><b>È possibile obbligare i commercianti a farsi pagare le bustine biodegradabili?</b></span></div><div class="imTAJustify">Ci permettiamo, infine, di nutrire forti dubbi circa la <strong>legittimità costituzionale </strong>di una norma che - tra le altre cose - prevede come obbligatorio l’addebito della bustina biodegradabile al cliente; tale disposizione, infatti, appare violare palesemente i più elementari principi di libertà di iniziativa economica privata, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 41 della Costituzione.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 10:40:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Limiti al pignoramento delle provvigioni]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000003"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/002-2.jpg"  title="" alt="" width="318" height="150" /><span class="ff1"><br></span></div><div><span class="ff1">La Cassazione, con sentenza n. 685/2012, ha sancito che i limiti di pignorabilità degli stipendi e delle liquidazioni, &nbsp;vadano applicati anche ai seguenti rapporti (inquadrabili nell'ambito della "parasubordinazione"):</span></div><div><span class="ff1">•</span><span class="ff1"> </span><strong><span class="ff1">rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale</span></strong><span class="ff1"> </span><span class="ff1">ed altri rapporti di collaborazione caratterizzati da prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; </span></div><div><span class="ff1">•</span><span class="ff1"> </span><span class="ff1">rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrari. </span></div><div><span class="ff1">In pratica sarebbero esclusi gli Agenti con &nbsp;personalità giuridica, ovvero le agenzie &nbsp;in forma societaria snc, sas, srl o spa.</span></div><div><strong><span class="ff1"> - Pignoramento delle &nbsp;provvigioni non accreditate - nessuna novità</span></strong></div><div><span class="ff1">Il cambiamento, nel dettaglio,</span><span class="ff1"> </span><strong><span class="ff1">non interessa in alcun modo le provvigioni non ancora accreditate all'agente</span></strong><span class="ff1"> </span><span class="ff1">che, anche quest'anno, potranno essere pignorati nel</span><span class="ff1"> </span><strong><span class="ff1">limite massimo del quinto del loro ammontare netto</span></strong><span class="ff1">. In altre parole, anche nel 2018 chi percepisce, ad esempio, una provvigione netta pari a 1.000,00 euro potrà subire una trattenuta da destinare mensilmente al proprio creditore pari a massimo 200,00 euro.</span></div><div><span class="ff1"> </span><strong>- Pignoramento delle provvigioni già accreditate sul cc bancario - adeguamento 2018</strong></div><div><span class="ff1">Quel che cambia è l'importo che può essere aggredito in caso di somme ricevute a titolo di provvigioni &nbsp;dal debitore e già accreditate nel suo conto bancario o postale. Con riferimento a tali giacenze, infatti, il codice di rito stabilisce che il pignoramento può riguardare solo ed esclusivamente gli importi eccedenti il triplo dell'assegno sociale.</span></div><div><span class="ff1">Come noto, tale ultimo emolumento varia pressoché ogni anno, sebbene in maniera tendenzialmente irrisoria, e tanto è avvenuto anche per il 2018. A fronte di un assegno sociale mensile pari a 448,07 euro fissato per il 2017,</span><span class="ff1"> </span><strong><span class="ff1">nel nuovo anno tale importo è pari a 453,00 euro</span></strong><span class="ff1">.</span></div><div>In altre parole, le somme dovute a titolo di provvigioni al debitore e già accreditategli <strong>potranno essere pignorate nel 2018 solo oltre la soglia di 1.359,00 euro</strong> (453,00 x 3). </div><div><span class="ff1">Se quindi la giacenza è ad esempio pari a 5.000,00 euro, il creditore potrà aggredirla esclusivamente entro il limite di 3.641,00 euro.</span></div><div><span class="ff1">Lo stesso discorso vale anche per le somme accreditate derivanti da salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento), pensione, indennità che tengono luogo di pensione, assegni di quiescenza. </span></div><div><strong>- Pignoramenti da parte degli Agenti delle Riscossioni (ex Equitalia, Soget, ecc...)</strong> </div><div><span class="ff1">Qualora invece si tratti di pignoramento effettuato ai sensi dell'articolo 72 bis del D.P.R. 602/73 da parte dell'Agente della riscossione, i limiti sono quelli indicati nell'articolo 72 ter del D.P.R. 602/73</span><span class="ff1"> </span><strong><span class="ff1">(ossia 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro; 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro; 1/5 per importi superiori a 5.000 euro)</span></strong><span class="ff1">.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 10:11:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[USARCI diventa più forte e presente nel Veneto: nasce USARCI VENETO.]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/logo-regionale-small.png"  title="" alt="" width="320" height="150" /><br></div><div><div><span class="fs11 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11 ff1">Il sindacato USARCI diventa più forte e presente nel Veneto; 20 novembre 2017</span><span class="fs11 ff1"> </span><b><span class="fs11 ff1">nasce USARCI VENETO.</span></b></div><div><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11 ff1">A seguito del risultato del referendum del 22 ottobre u.s., indetto dalla Regione Veneto e della costituzione della</span><span class="fs11 ff1"> </span><i><span class="fs11 ff1">Consulta del Veneto per l’Autonomia</span></i><span class="fs11 ff1"> </span><span class="fs11 ff1">cui sono stati chiamati ad offrire il loro contributo le rappresentanze delle categorie economiche e produttive del “Sistema Veneto”, i Presidenti delle sedi provinciali di USARCI lunedì 20 novembre 2017 hanno deliberato la costituzione di</span><span class="fs11 ff1"> </span><b><span class="fs11 ff1">USARCI VENETO</span></b><span class="fs11 ff1"> </span><span class="fs11 ff1">e nominato</span><span class="fs11 ff1"> </span><b><span class="fs11 ff1">Segretario Regionale Franco ROCCON</span></b><span class="fs11 ff1">, Presidente di Usarci Belluno.</span></div><div><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11 ff1">Attraverso</span><span class="fs11 ff1"> </span><b><span class="fs11 ff1">USARCI VENETO</span></b><span class="fs11 ff1">, il sindacato vuole contribuire al lavoro della</span><span class="fs11 ff1"> </span><i><span class="fs11 ff1">Consulta del Veneto per l’Autonomia</span></i><span class="fs11 ff1"> </span><span class="fs11 ff1">facendosi portavoce delle migliaia di Agenti e Rappresentanti di Commercio attivi nel Veneto, tutelando la loro professionalità e promuovendo attivamente sul territorio Regionale questa importante categoria economica.</span></div><div><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11 ff1">Il neo promosso</span><span class="fs11 ff1"> </span><b><span class="fs11 ff1">Segretario Regionale</span><span class="fs11 ff1"> </span></b><b><span class="fs11 ff1">Roccon</span></b><span class="fs11 ff1">, nel ringraziare i colleghi Presidenti, ricorda l’importanza della figura dell’Agente di Commercio nel tessuto economico del Veneto, ribadisce l’importanza dell’esito del referendum e della grande opportunità che si è venuta a creare per la nostra Regione e assicura un forte impegno per accreditare</span><span class="fs11 ff1"> </span><b><span class="fs11 ff1">USARCI VENETO</span></b><span class="fs11 ff1"> </span><span class="fs11 ff1">presso gli organismi della Regione e presso le altre associazioni di categoria per creare la giusta sinergia di lavoro. &nbsp;</span><br></div><div><i><br></i></div><div><i><span class="fs11 ff1">“Per questo -</span><span class="fs11 ff1"> </span></i><span class="fs11 ff1">continua</span><span class="fs11 ff1"> </span><b><span class="fs11 ff1">Roccon</span><span class="ff1"> </span></b><i><span class="fs11 ff1">- potremo contare sull’esperienza maturata fin dal 1948 di USARCI che trova le sue origini proprio nel Veneto e che in tutti questi anni ha contribuito con costanza e determinazione a rappresentare l’importante categoria economica degli Agenti di Commercio. Il patrimonio di professionalità ed esperienza che USARCI ha accumulato è un fondamentale ed insostituibile capitale che si intende mettere a disposizione delle forze politiche attualmente impegnate nella impegnativa trattativa con il Governo centrale”.</span></i></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 14:09:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Convegno "E-Commerce: istruzioni per l'uso"]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000001"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/convegno-ecommerce-6.jpg"  title="" alt="" width="525" height="350" /><br></div><div><div><span class="cf1 ff1">Nonostantante la giornata di pioggia, il convegno "E-Commerce: istruzioni per l'uso" ha avuto un importante riscontro di partecipanti, a riprova che il tema del convegno e l'attualità dei suoi contenuti sono risultati di particolare interesse.</span></div><div><span class="cf1 ff1">I tre relatori che si sono succeduti a parlare, hanno presentato validi ed utili spunti ed informazioni su come ci si deve muovere per costituire ed avviare un portale da dedicare alla vendita online.</span></div><div><span class="cf1 ff1">L'avvocato Nicol</span><span class="cf1 ff1">è nel suo intervento dal titolo "E-Commerce: dietro le quinte di un negozio online", ha puntato l'accento sulla necessità di formalizzare, nella fase della conclusione dell'acquisto online, delle procedure contrattuali in linea con le attuali normative nazionali ed europee.</span></div><div><span class="cf1 ff1">Il dott. Monti, nel suo ruolo di direttore di SINERGIA del gruppo ICCREA, ha chiarito e specificato l'operatività dei gateway bancari rispetto a quelli ad altri, evidenziandone con trasparenza i costi ed i vantaggi dei vari strumenti oggi a disposizione degli imprenditori che intendono avviare un portale di vendita online.</span></div><div><span class="cf1 ff1">Il dott. Maggiolo, ha portato un punto di vista basato sulla personale trentennale esperienza nell'ambito del marketing, evidenziando le motivazioni che stanno alla base del successo o meno di un portale di e-commerce, sopratutto nella delicata fase di start-up. In conclusione del suo intervento, ha ribadito che una attività di vendita online è, a tutti gli effetti una "azienda dentro l'azienda", che necessità di risorse e organizzazione dedicati.</span></div><div><span class="cf1 ff1">Molto articolata anche la parte dedicata all'intervento del pubblico.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 13:55:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Sentenza della cassazione sui tassi usurari]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/estorsione-forto.jpg"  title="" alt="" width="278" height="200" /><br></div><div><div><span class="ff1">Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 23192/17 depositata il 4 ottobre.</span><span class="ff1"> </span><br><br><span class="ff1">La Corte di Cassazione interviene sull'importante tematica della modalità di accertamento del superamento del tasso soglia rilevante per la disciplina sull'usura.</span><span class="ff1"> </span><br><br><span class="ff1">Una decisione importante in tema di dibattuta questione della cosiddetta "usura bancaria" relativa a mutui e finanziamenti che sia ancora oggetto di contrasti giurisprudenziali sia giunta in data odierna dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 23192/17, pubblicata il 4 ottobre dalla sesta sezione civile e che possa favorire migliaia da consumatori, aziende e utenti bancari in generale.</span><br><br><span class="ff1">Se ad essere usurati sono solo gli interessi moratori previsti originariamente nel contratto, il correntista non è tenuto a corrispondere neanche quelle corrispettivi.</span><span class="ff1"> </span><br><br><span class="ff1">La Cassazione dà ragione al mutuatario, ossia al debitore. Difatti, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi siano promessi o comunque convenuti in contratto, ad qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore.</span><br><br><span class="ff1">Nella fattispecie è stata la Ctu eseguita in sede di merito ad accertare che al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori sia superiore alla tasso-soglia di legge; si verifica dunque un'ipotesi di usura originaria e non sopravvenuta come, al contrario, eccepiva la banca.</span><br><br><span class="ff1">Sottolineano i giudici di piazza Cavour che: «l'art. 1815, co. 2, cc stabilisce che "se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" e ai sensi dell'art. 1 dl 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi siano promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore.</span></div><div><br></div><div><span class="ff1">Quindi il ricorso della banca risulta essere manifestamente infondato in quanto - ricorda la Corte Suprema - come già abbia avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge 108 del 1996, che prevede la fissazione di una soglia di tasso oltre il quale gli interessi convenuti devono essere considerati usurpatori, riguarda sia i tassi di interesse che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 07:28:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Riforma della legge Fallimentare]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_lxipxy22"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/09_fallimento_fotogramma-kghD--835x437-IlSole24Ore-Web.JPG"  title="" alt="" width="382" height="200" /><br></div><div><br></div><div><div>Il senato in via definitiva ha approvato la nuova legge sul diritto fallimentare.</div><div>Sparisce il termine "FALLIMENTO", da ora si chiamerà "LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE". Vi saranno più poteri al curatore, un nuovo Concordato ed incentivi per la liquidazione.</div><div><br></div><div><b>Il termine FALLITO viene abolito</b></div><div>La persona che avrà avuto in qualche modo un tracollo imprenditoriale "di carattere economico" potrà ritornare a fare l'imprenditore e non vi saranno più le condizioni che ieri impedivano di riaprire l'attività imprenditoriale.</div><div><br></div><div><b>Liquidazione Giudiziale</b></div><div>Sono istituiti meccanismi di allarme per impedire che le difficoltà ecoomiche dell'impresa diventino irreversibili dando possibilità di usufruire abbondantemente degli strumenti di composizione stragiudiziale come la mediazione stragiudiziale tra debitore e creditori.</div><div>Nel caso di Liquidazione Giudiziale, non sarà più il Giudice delegato, ma il Curatore che avrà poteri più ampi e potrà favorire azioni giudiziali e curerà anche il riparto dell'attivo tra i creditori.</div><div><br></div><div><b>Crisi economica - Procedura</b></div><div>In caso di crisi l'imprenditore può attivare direttamente una fase di allerta; Tale attivazione può essere fatta anche d'ufficio dal tribunale che riceverà automaticamente dall'INPS e dal Fisco o dai creditori pubblici, la segnalazione degli omessi pagamenti.</div><div>Nel caso di procedimento d'ufficio, il giudice affiderà ad un esperto il compito di trovare la soluzione con i creditori entro sei mesi.</div><div>Nel caso invece di autodenuncia, si costituirà presso le Camere di Commercio, un apposito organismo che durerà in carica sei mesi ed avrò lo scopo di perv enire a determinare un accordo con i creditori.</div><div>Se in tutti e due i casi non si giungesse ad una soluzione, il mancato accordo sarà pubblicato nel registro delle imprese presso le CCIAA.</div><div>Ovviamente l'imprenditore che si attiverà con l'autodenuncia, potrà godere di una serie di vantaggi previste dalla norma.</div><div><br></div><div><b>Il nuovo concordato preventivo</b></div><div>Oltre al concordato in continuità vi sarà anche quello liquidatorio purchè si riesca a pagare almeno il 20% dei creditori chirografari.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 09:34:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.studiolegalenicole.it/blog/?riforma-della-legge-fallimentare</link>
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			<title><![CDATA[Relatori all'assemblea USARCI PADOVA e ROVIGO]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_zw7mdhme"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/assemblea-usarci-2017.jpg"  title="" alt="" width="439" height="362" /><br></div><div><br></div><div><div><span class="fs14 cf1">Lunedì 11 settembre siamo intervenuti all'assemblea annuale dell'USARCI Pd Ro, il sndacato di rappresentanza degli agenti di commercio.</span></div><div><br></div><div><span class="fs14 cf1">Nel suo intervento, l'avvocato Selene Nicolè ha spiegato come poter avviare delle azioni di direct marketing (online e offline) nel rispetto della normativa sulla privacy in vigore.</span></div><div><br></div><div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs14"><span class="cf2">Le moderne tecnologie informatiche rendono più efficaci le attività di marketing permettendo anche un importante abbattimento dei costi. Spesso si dimentica che sono tecnologie caratterizzate da una spiccata pervasività rispetto alla sfera di riservatezza degli individui ed il loro utilizzo si accompagna, spesso, ad una attività di raccolta ed elaborazione (trattamento) di dati ed informazioni di natura personale (numeri di telefono, fax, indirizzi di posta elettronica, ecc…) che godono di una particolare forma di tutela. Quali sono dunque i </span><span class="cf2">rapporti tra l’uso delle nuove tecnologie a fini di marketing e la protezione dei dati personali</span><span class="cf2">?</span></span></div><div></div></div><div><br></div><div><span class="fs14 cf1">Per richiedere copia delle slide dell'intervento, scrivere a</span><span class="fs14 cf1"> </span><span class="fs14 cf1">info@studiolegalenicole.it</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 10:33:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Assemblea annuale USARCI Padova e Rovigo]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_8jrdj52l"><div><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/legge-sulla-privacy.jpg"  title="" alt="" width="302" height="200" /><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div>Siamo relatori al seminario breve dal titolo "WEB MARKETING &amp; PRIVACY" organizzato da USARCI di Padova e Rovigo in occasione della sua assemblea annuale che si terrà lunedì 11 settembre 2017 dalle 16 alle 19,30.</div><div><br></div><div>L'argomento, di stretta attualità, in considerazione della prossima entrata in vigore del regolamento europeo 679 che andrà ad armonizzare le diverse politiche in materia di privacy dei diversi Stati membri, mette in evidenza i rischi che si corrono nello svolgere attività di web marketing non rispettando le regolamentazioni oggi in vigore. &nbsp;</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 08:27:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.studiolegalenicole.it/blog/?assemblea-annuale-usarci-padova-e-rovigo</link>
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			<title><![CDATA[Pagamento INAIL per le Imprese Familiari]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_yjhf7ibj"><div><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/riduzione-inail-312x166.jpg"  title="" alt="" width="312" height="166" /><br></div><div>La corte di cassazione con sentenza del 25 agosto 2017 n° 20406 ha <span class="fs12">sentenziato l'obbligo del pagamento del premio Inail anche per le Imprese</span></div><div>Familiari, pertanto anche gli agenti di Commercio operanti in forma di <span class="fs12">Impresa Familiare sono tenuti al pagamento del premio per i componenti</span></div><div>dei familiari partecipanti all'Impresa.</div><div><br></div><div><span class="fs12">Per approfondimenti sulla sentenza, <a href="https://www.studiolegalenicole.it/files/sole24ore-29-agosto-2017.pdf" target="_blank" class="imCssLink">consultare l'articolo del Sole 24 Ore</a> del 29 agosto </span><span class="fs12">u.s.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 14:17:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.studiolegalenicole.it/blog/?pagamento-inail-per-le-imprese-familiari</link>
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			<title><![CDATA[WORKSHOP GRATUITI USARI Pd Ro]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_87tk1kt6"><div class="imTACenter"><img class="image-7" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/banner_workshop2.png"  title="" alt="" width="597" height="250" /><br></div><div class="imTACenter"><strong><span class="fs16 cf1">FORMAZIONE EFFICACE PER I VENDITORI: tecniche, strumenti, modelli.</span></strong></div><div class="imTACenter"><b><span class="fs14">12 giugno 2017 ore 15</span></b></div><div class="imTACenter"><br></div><div>Lunedì 12 giugno dalle 15 alle 17 si terrà presso la sede dell'USARCI PD RO, un incontro gratuito per discutere sui modelli di formazione a disposizione degli agenti di commercio per consolidare o rinforzare la loro preparazione professionale.</div><div>Il relatore, dott. Daniele Maggiolo consulente e formatore nelle aree del marketing operativo e nelle tecniche della vendita con più di 30 anni di esperienza professionale, presenterà una panoramica delle diverse modalità di organizzazione ed erogazione di corsi di formazione (Formazione A Distanza, E-learning, frontale in aula, auto-formazione, esperienziale sul campo), valutando vantaggi e limiti di ogni diversa modalità.</div><div>Con l'occasione sarà presentato il nuovo programma delle attività formative 2017 ECCELLENZA NELLA VENDITA e le modalità per ottenere il contributo del 50% da parte della fondazione Enasarco per la frequenza ai corsi.</div><div class="imTACenter"><img class="image-8" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/dividi.jpg"  title="" alt="" width="337" height="32" /><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-9" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/opensource.jpg"  title="" alt="" width="375" height="250" /><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><strong><span class="fs16 cf1">I PROGRAMMI FREE UTILI PER MARKETING E VENDITE</span></strong></div><div class="imTACenter"><b><span class="fs14">16 giugno 2017 ore 16</span></b></div><div class="imTACenter"><b><br></b></div><div class="imTACenter"><span class="fs11">Saranno presentati diversi programmi utili per il marketing online (sviluppo siti web, newsletter, web analisys,...) e offline (programmi dedicati alla analisi dei dati, archiviazione delle informazioni, gestione dei contatti, pacchetti alternativi ad OFFICE, ...). Relatore dott. Daniele Maggiolo</span></div><div class="imTACenter"><img class="image-10" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/dividi.jpg"  title="" alt="" width="337" height="32" /><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-11" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/legge-sulla-privacy_opx7r3tr.jpg"  title="" alt="" width="378" height="250" /><br></div><div class="imTACenter"><strong><span class="fs16 cf1">MAILING NEL RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY</span></strong></div><div class="imTACenter"><b><span class="fs14">19 giugno 2017 ore 16</span></b></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs11">Analisi della parte della legge sulla Privacy che regolamenta l'uso delle email per evitare di incorrere nelle sanzioni (amministrative e penali anche pesanti) previste per chi fa spam. Come poter inviare email ai potenziali clienti nel rispetto della legge.</span><span class="fs11"> </span><span class="fs11">Relatrice avv. Selene Nicolè</span></div><div class="imTACenter"><img class="image-12" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/dividi.jpg"  title="" alt="" width="337" height="32" /><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-13" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/registro-pubbliche-opposizioni.jpg"  title="" alt="" width="415" height="250" /><br></div><div class="imTACenter"><strong><span class="fs16 cf1">TELEMARKETING NON INVASIVO E REGISTRO PUBBLICHE OPPOSIZIONI</span></strong></div><div class="imTACenter"><b><span class="fs14">26 giugno 2017 ore 16</span></b></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs11">Analisi della legge che regolamenta specificatamente il telemarketing per promuoreve prodotti o fissare appuntamenti, quando si può fare e con quali modalità operative</span><span class="fs11"> </span><span class="fs11">per evitare di incorrere nelle sanzioni previste</span><span class="fs11">. Chiarimenti sulle modalità di funzionamento del portaler Registro delle Pubbliche Opposizioni.</span><span class="fs11"> </span><span class="fs11">Relatrice avv. Selene Nicolè</span></div><div class="imTACenter"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 06:53:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.studiolegalenicole.it/blog/?workshop-gratuiti-usari-pd-ro</link>
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			<title><![CDATA[JOB MEETING PADOVA - 29/03/2017]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_9t39lu4m"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/job-meeting-padova-animato.gif"  title="" alt="" width="484" height="252" /><br></div><div><br></div><div><div class="imTACenter"><span class="fs28 cf1 ff1">Job Meeting PADOVA 2017</span></div><div class="imTACenter"><span class="fs19 cf2 ff1">Centro Culturale San Gaetano</span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14 cf2 ff1">ore 9.00 - 17.00</span></div><div><br></div><div><span class="fs14 cf3">Job Meeting PADOVA giunge alla sua XVII edizione e si propone ancora una volta come momento di incontro e confronto tra le diverse realtà del lavoro, della formazione e dell'orientamento.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14">Partecipando a Job Meeting PADOVA, laureati e laureandi di tutte le aree disciplinari del Veneto e delle regioni limitrofe hanno la possibilità di incontrare aziende e business school italiane e internazionali presso stand appositamente allestiti e nel corso di workshop di approfondimento.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14">Inoltre, grazie al fattivo coinvolgimento nella manifestazione di istituzioni e ordini professionali, i visitatori interessati possono usufruire di servizi di orientamento e consulenza professionale erogati da professionisti del settore e partecipare a incontri su tendenze e novità del mercato del lavoro.</span><br><span class="fs14">Job Meeting PADOVA si svolgerà presso il Centro Culturale Altinate San Gaetano, in via Altinate, 71 e USARCI Padova e Rovigo è presente per spiegare ai giovani interessati, i valori della professione, cosa significa essere un venditore e come si diventa agente di commercio.</span><br></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 18:27:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.studiolegalenicole.it/blog/?job-meeting-padova---29-03-2017</link>
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			<title><![CDATA[Articolo sul periodico di Banca Patavina]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_6818400z"><div><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/studio-legale-nicole.jpg"  title="" alt="" width="520" height="350" /><br></div><div><br></div><div>Nell'House Organ della Banca Patavina, nata dalla fusione tra la Banca di Credito Cooperativo di Sant'Elena e la Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco, è stato pubblicato un articolo sui convegni organizzati dallo <a href="http://www.studiomaggiolo.it" target="_blank" class="imCssLink">STUDIO MAGGIOLO PEDINI ASSOCIATI</a>, nel corso del 2016 dove siamo intervenuti come relatori.</div><div><br></div><div>I convegni sono stati organizzati a maggio e novembre del 2016 ed hanno avuto un ottimo riscontro di partecipazione da parte di imprenditori e liberi professionisti.</div><div><br></div><div>Ringraziamo gli organizzatori di questi eventi e la direzione degli istituti bancari coinvolti nelle iniziative congressuali per la sensibilità verso le tematiche di particolare attualità oggetto dei convegni.</div><div><br></div><div>Per i contenuti del convegno del 19 maggio 2016: <a href="https://www.studiolegalenicole.it/files/convegno-credito.pdf" target="_blank" class="imCssLink">LA GESTIONE DEI CREDITI COMMERCIALI</a></div><div>Per i contenuti del convegno del 14 novembre 2016: <a href="https://www.studiolegalenicole.it/files/convegno-commercio-estero.pdf" target="_blank" class="imCssLink">VENDERE ALL'ESTERO CON MAGGIORE PROFITTO E MINORI RISCHI</a></div><div><br></div><div><span class="fs12">Per visionare e scaricare l'articolo pubblicato</span><span class="fs12"> </span><span class="fs12"><a href="https://www.studiolegalenicole.it/files/convegni-bcc.pdf" target="_blank" class="imCssLink">clicca qui</a></span><span class="fs12">.</span><span class="fs12"> </span><span class="fs12"> </span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 09:21:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.studiolegalenicole.it/blog/?articolo-sul-periodico-di-banca-patavina</link>
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			<title><![CDATA[Conclusione del quarto corso RAC 2016]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_hza0ne37"><div><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/esami-rac-4-2016.jpg"  title="" alt="" width="429" height="241" /><br></div><div><br></div><div><div><span class="cf1 ff1">Lunedì 12 dicembre si sono conclusi positivamente gli esami del quarto corso R.A.C. 2016 promosso e organizzato da USARCI PADOVA e ROVIGO, nel quale siamo stati docenti sui moduli Nozioni di Diritto Commerciale e Disciplina Legislativa e Contrattuale.</span></div><div><span class="cf1 ff1">Tutti i partecipanti hanno conseguito l’abilitazione per l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e da oggi entrano, di diritto, a far parte della famiglia degli agenti di commercio.</span></div><div><br></div><div><span class="cf1 ff1">A conclusione dell’esame, il presidente Paolo Garcea ha ringraziato tutti i neo agenti ed ha espresso la propria soddisfazione per l’andamento e la conclusione del corso per l’ottima media di punteggio d’esame ottenuta da tutti a riprova dell’impegno e della sensibilità professionale dei partecipanti al corso.</span></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 22:03:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.studiolegalenicole.it/blog/?conclusione-del-quarto-corso-rac-2016</link>
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		<item>
			<title><![CDATA[WEB MARKETING E LEGGE SULLA PRIVACY]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_w4718nsj"><div><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/workshop-privacy-nicole.jpg"  title="" alt="" width="410" height="235" /><br></div><div><br></div><div><div>Si è concluso con un ottimo successo di partecipazione e di soddisfazione il worshop dal titolo <b><i>"</i></b><b><i>SOFTWARE OPEN-SOURCE - (gratis e senza licenza) I PROGRAMMI UTILI PER IL MARKETING E LE VENDITE E IL LORO USO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY</i></b><b><i>"</i></b> che si è tenuto il 21 novembre pesso la sala polivalente di Usarci Padova e Rovigo.</div><div><br></div><div>Particolare interesse ha suscitato l'intervento dell'avvocato Nicolè centrato sulla parte della normativa vigente sulla privacy, che ha fornito chiarimenti su come fare marketing sia online sia offline, nel rispetto e nei limiti delle norme.</div><div><br></div><div>L'intervento del dott. Maggiolo sul software open source ha acceso un inteessante dibattito sul mondo del software open source, sui programmi con tale caratteristica e sui settori di applicazione, con particolare riferimento ai programmi di MARKETING AUTOMATION e SISTEMI C.R.M. (customer relationship management).</div><div><br></div><div>L'argomento SISTEMI C.R.M. sarà approfondito nell'occasione di un corso di formazione, programmato per il 6 e 15 dicembre sempre presso la sala polivalente Usarci Padova e Rovigo ad Albignasego.</div></div><div><br></div><div>Per informazioni sulle attività formative di USARCI Padova e Rovigo visita il sito<a href="http:// www.usarci-pd-ro.it " target="_blank" class="imCssLink"> www.usarci-pd-ro.it </a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 15:52:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.studiolegalenicole.it/blog/?web-marketing-e-legge-sulla-privacy</link>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Convegno VENDERE ALL'ESTERO CON MAGGIORE PROFITTO E MINORI COSTI]]></title>
			<author><![CDATA[studio legale nicolè]]></author>
			<category domain="https://www.studiolegalenicole.it/blog/index.php?category=news"><![CDATA[news]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_k86sam27"><div><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.studiolegalenicole.it/images/IMG_5332.JPG"  title="" alt="" width="400" height="267" /><br></div><div><br></div><div>Siamo stati relatori al convegno dal titolo VENDERE ALL'ESTERO CON MAGGIORE PROFITTO E MINORI COSTI, promosso ed organizzato dallo <a href="http://www.studiomaggiolo.it" target="_blank" class="imCssLink">Studio Maggiolo Pedini Associati</a>, che si è tenuto il 14 novembre 2016 presso la sala convegni Akras con un intervento sulla contrattualistica internazionale.</div><div><br></div><div>L'attualità degli argomenti e la competenza dei diversi relatori hanno assicurato una importante affluenza di pubblico.</div><div><br></div><div>Ringraziamo gli sponsor dell'evento: BCC SANT'ELENA, BCC PIOVE DI SACCO, SYNERGIE ITALIA, MAGGIOLI EDITORIE, USARCI PD RO.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 16:35:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.studiolegalenicole.it/blog/?convegno-vendere-all-estero-con-maggiore-profitto-e-minori-costi</link>
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