Sentenza della cassazione sui tassi usurari
Pubblicato da studio legale nicolè in news · Venerdì 27 Ott 2017 · 2:30
Tags: tassi, usurari, ordinanza, 23192/17, Corte, Cassazione
Tags: tassi, usurari, ordinanza, 23192/17, Corte, Cassazione

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 23192/17 depositata il 4 ottobre.
La Corte di Cassazione interviene sull'importante tematica della modalità di accertamento del superamento del tasso soglia rilevante per la disciplina sull'usura.
Una decisione importante in tema di dibattuta questione della cosiddetta "usura bancaria" relativa a mutui e finanziamenti che sia ancora oggetto di contrasti giurisprudenziali sia giunta in data odierna dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 23192/17, pubblicata il 4 ottobre dalla sesta sezione civile e che possa favorire migliaia da consumatori, aziende e utenti bancari in generale.
Se ad essere usurati sono solo gli interessi moratori previsti originariamente nel contratto, il correntista non è tenuto a corrispondere neanche quelle corrispettivi.
La Cassazione dà ragione al mutuatario, ossia al debitore. Difatti, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi siano promessi o comunque convenuti in contratto, ad qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore.
Nella fattispecie è stata la Ctu eseguita in sede di merito ad accertare che al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori sia superiore alla tasso-soglia di legge; si verifica dunque un'ipotesi di usura originaria e non sopravvenuta come, al contrario, eccepiva la banca.
Sottolineano i giudici di piazza Cavour che: «l'art. 1815, co. 2, cc stabilisce che "se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" e ai sensi dell'art. 1 dl 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi siano promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore.
La Corte di Cassazione interviene sull'importante tematica della modalità di accertamento del superamento del tasso soglia rilevante per la disciplina sull'usura.
Una decisione importante in tema di dibattuta questione della cosiddetta "usura bancaria" relativa a mutui e finanziamenti che sia ancora oggetto di contrasti giurisprudenziali sia giunta in data odierna dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 23192/17, pubblicata il 4 ottobre dalla sesta sezione civile e che possa favorire migliaia da consumatori, aziende e utenti bancari in generale.
Se ad essere usurati sono solo gli interessi moratori previsti originariamente nel contratto, il correntista non è tenuto a corrispondere neanche quelle corrispettivi.
La Cassazione dà ragione al mutuatario, ossia al debitore. Difatti, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi siano promessi o comunque convenuti in contratto, ad qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore.
Nella fattispecie è stata la Ctu eseguita in sede di merito ad accertare che al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori sia superiore alla tasso-soglia di legge; si verifica dunque un'ipotesi di usura originaria e non sopravvenuta come, al contrario, eccepiva la banca.
Sottolineano i giudici di piazza Cavour che: «l'art. 1815, co. 2, cc stabilisce che "se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" e ai sensi dell'art. 1 dl 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi siano promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore.
Quindi il ricorso della banca risulta essere manifestamente infondato in quanto - ricorda la Corte Suprema - come già abbia avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge 108 del 1996, che prevede la fissazione di una soglia di tasso oltre il quale gli interessi convenuti devono essere considerati usurpatori, riguarda sia i tassi di interesse che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).