Obblighi contrattuali e COVID-19
Pubblicato da studio legale nicolè in news · Lunedì 08 Giu 2020
Tags: contratti, covid19, legale, obblighi, contrattuali
Tags: contratti, covid19, legale, obblighi, contrattuali
Vero che l’emergenza sanitaria Covid 19 ed il conseguente lockdown hanno paralizzato l’economia mondiale, vero anche, però, che ciò di per sé solo non è sufficiente a determinare automatiche, e soprattutto prive di rischi, risoluzioni e/o sospensioni degli obblighi contrattualmente assunti.
Ogni fattispecie contrattuale, invero, va analizzata singolarmente al fine di valutare se alla stessa possano essere applicati o meno i principi generali normativi di cui al codice civile e/o quanto disposto dai provvedimenti legislativi entrati in vigore nel periodo emergenziale.
I vari dcpm, decreti e leggi di conversione che si sono susseguiti con ritmo incalzante in questo periodo di emergenza, prevedono, per quanto inerente alle obbligazioni contrattuali:
- la sospensione del pagamento delle rate dei mutui fondiari sulla prima casa (a determinati requisiti reddituali e di importo) con esenzione alla capitalizzazione di interessi medio tempore maturati.
- un credito di imposta per l’anno 2020 nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (nelle locazioni di immobili ad uso commerciale);
- l’obbligo per il Giudice di valutare la crisi da corona virus nel contenzioso civile relativo agli inadempimenti contrattuali ed alle relative decadenze e/o penali per il ritardo.
Nessun automatismo, dunque, che permetta di sciogliersi da qualsiasi vincolo contrattuale per il solo fatto che vi è emergenza sanitaria e crisi economica conseguente.
L’inesistenza di automatismo non significa, però, che non vi siano fattispecie contrattuali concrete che, a causa dell’emergenza sanitaria Covid, possano e debbano essere trattate con particolare considerazione del periodo. Infatti, l’intervento normativo emergenziale sopra richiamato si innesta nel nostro ordinamento, coordinandosi con le norme preesistenti del codice civile in tema di impossibilità della prestazione per sopravvenuta causa di forza maggiore e per sopravvenuta eccessiva onerosità.
Va quindi analizzato il caso specifico per valutare e verificare se l’emergenza da Coronavirus abbia reso l’inadempimento impossibile in via definitiva o in via temporanea, o (eventualmente) maggiormente oneroso:
- il primo caso (impossibilità sopravvenuta definitiva), si configura quando vi è una obbligazione divenuta impossibile in via definitiva per causa non imputabile al debitore e determina l’esclusione di responsabilità del debitore e l’estinzione dell’obbligazione stessa. L’impossibilità, ai suddetti fini, non può consistere in una mera difficoltà all’adempimento ma in un impedimento obiettivo ed assoluto, estraneo alla volontà del debitore, non ragionevolmente prevedibile e non eliminabile anche dopo che il debitore abbia esperito tutte le ragionevoli vie per adempiere regolarmente.
- il secondo caso (impossibilità sopravvenuta temporanea), si configura in tutte le altre ipotesi in cui vi è una obbligazione divenuta impossibile solo temporaneamente con la conseguenza che, una volta rimossa la causa di impossibilità, il debitore è tenuto ad adempiere. Non sono però imputabili al debitore responsabilità per il ritardo nell’adempimento.
Le due fattispecie si individuano a mezzo dell’analisi dei casi concreti applicando un criterio di oggettiva ragionevolezza, in relazione al contenuto del contratto ed alle circostanze concrete che hanno interessato il contratto stesso, fermo restando che chi è tenuto a dare esecuzione ad un contratto, deve, anche in applicazione del generale principio di buona fede contrattale, dare tempestiva comunicazione della propria impossibilità, definitiva o meno, ad adempiere.
In altri termini, ferme le premesse fatte, la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi solo e in quanto concorrano l’elemento obiettivo dell’impossibilità di eseguire la prestazione medesima, e quello, soggettivo, dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento generatore dell’impossibilità della prestazione.
- il terzo caso (eccessiva onerosità sopravvenuta) si configura quando vi è una obbligazione divenuta impossibile poiché eccessivamente onerosa per causa non imputabile al debitore e determina l’esclusione di responsabilità del debitore e l’estinzione dell’obbligazione stessa.
La fattispecie va però, anche in questo caso, applicata solo a seguito di un’attenta analisi del caso concreto, dovendosi considerare e valutare la natura del contratto, la sua struttura, l’equilibrio delle prestazioni contrattualmente previste, l’esecuzione o meno parziale del contratto intervenuta.
Ogni singolo contratto deve pertanto essere analizzato attentamente, unitamente alle circostanze che lo caratterizzano, al fine di dedurre se sia o meno possibile configurare una delle casistiche sopra individuate.